Riforma Cartabia 👩‍🎓👨‍⚖️


RIFORMA CARTABIA: DI COSA SI TRATTA

Il 23 settembre 2021 è stata approvata la legge n. 134/2021 che detta le linee guida per attuare la riforma del processo penale italiano.
Eccezion fatta per la disciplina della prescrizione del reato, che troverà immediata applicazione, la riforma troverà attuazione nel termine di un anno, a mezzo di successivi provvedimenti normativi.
La finalità della riforma risponde all’esigenza di accelerare il processo penale, di potenziare le garanzie difensive e della tutela della vittima del reato, e di apportare una innovazione della ragionevole durata del giudizio di impugnazione.

Quelle che seguono sono le principali novità introdotte:

 

PRESCRIZIONE DEL REATO E IMPROCEDIBILITÀ DEL PROCEDIMENTO PENALE

Un’importante modifica introdotta dalla Riforma Cartabia riguarda il regime della prescrizione, la quale, secondo uno dei principi della riforma Bonafede, cessa di decorrere con la pronuncia della sentenza di primo grado.
Tale modifica comporta che il corso della prescrizione si interrompa con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna, e che qualora la sentenza venga annullata, con regressione del procedimento al primo grado, la prescrizione riprenda il suo corso dalla pronuncia definitiva di annullamento.
Tuttavia, qualora il giudizio di appello non si concluda entro il termine di due anni, e quello di Cassazione entro un anno, salvo giudizi di impugnazione particolarmente complessi prorogabili di un anno in secondo grado e di sei mesi in Cassazione, l’azione penale viene dichiarata improcedibile.
Per i reati ad alto allarme sociale, quali i delitti aggravati dal metodo mafioso, il termine può essere prorogato a tre anni per l’appello e un anno e sei mesi per la Cassazione; per i reati di terrorismo, violenza sessuale aggravata e traffico di stupefacenti, le proroghe possono essere concesse senza limiti di tempo.
Resta naturalmente salva la possibilità per la parte civile di esercitare la propria pretesa risarcitoria dinnanzi al giudice civile, successivamente alla dichiarazione di improcedibilità del procedimento penale. 


DIRITTIA ALL'OBLIO 

Nell’ambito della Riforma Cartabia con l’entrata in vigore l. 134/2021 è previsto che, qualora venga emessa sentenza di assoluzione ovvero decreto di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere, tale provvedimento costituisca titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione dalla rete internet dei contenuti relativi al procedimento penale, contenente i dati personali dell’indagato o dell’inputato.
In tal modo, ogni persona nei cui confronti non sia stata emessa sentenza di condanna potrà richiedere che i propri dati relativi alla vicenda giudiziaria che l’ha coinvolta, non compaiano più sui motori di ricerca.

 

RITI ALTERNATIVI 

Con la legge n. 134/2021 si delega altresì il Governo a prevedere alcune modifiche ai riti di patteggiamento e giudizio abbreviato.
Quanto al patteggiamento si propone di ridurre gli effetti extra penali della sentenza, che non potrà avere efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare.
In tutti i casi di patteggiamento, ordinario e allargato, si vuole prevedere la possibilità che l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione dell’oggetto della stessa e, in caso di patteggiamento allargato che questo possa estendersi anche alle pene accessorie.
Quanto al giudizio abbreviato il Governo dovrà prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto da parte del giudice dell’esecuzione, qualora l’imputato non proponga appello avverso la sentenza di condanna.

 

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA 

La legge introdotta dalla Riforma Cartabia si pone come obiettivo l’estensione dell’ambito di applicabilità dell’istituto della messa alla prova, legittimando il pubblico ministero alla proposizione della stessa per tutti i reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni.

 

GIUSTIZIA RIPARATIVA

Il Governo è chiamato a introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa, in accordo con le direttive Ue, in modo tale da definire la nozione, l’articolazione in programmi, i criteri di accesso, le garanzie, la legittimazione a partecipare, in modo tale da consentire alla vittima e all’autore di reato di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale.

La parola chiave che, sin dal titolo dei disegni di legge, accomuna le due riforme Cartabia – quella penale e quella civile – è efficienza: efficienza del processo e, con essa, della giustizia. Le due riforme parallele sono espressione di una stagione politica e di una di pagina della storia della giustizia italiana caratterizzate, come mai prima, da riflessioni e interventi normativi sul tema della qualità e dell’organizzazione della giustizia, intesa come fattore fondamentale per la giustizia. Gli interventi riformatori sono infatti mossi dall’esigenza di raggiungere precisi, concreti e ineludibili obiettivi del P.N.R.R., concordati dal Governo con la Commissione Europea: la riduzione dei tempi del processo entro i prossimi cinque anni, pari, nei tre gradi di giudizio, al 25% nel settore penale e al 40% in quello civile. Dal raggiungimento di questi obiettivi – come a più riprese ha ricordato la Ministra Cartabia, dipendono i fondi europei legati al P.N.R.R., essenziali per la ripresa del Paese. Si tratta, d’altra parte, di obiettivi del tutto coerenti con i principi costituzionali e sovranazionali, che notoriamente includono la ragionevole durata del processo tra i requisiti del giusto processo, o fair trial (artt. 111 Cost. e 6 Cedu).

Evidente è il rapporto tra efficienza e ragionevole durata del processo: senza l’una, non è raggiungibile l’altra. Evidente è anche la cartina di tornasole dello stato di (in)efficienza della giustizia italiana, rappresentata dai dati statistici che mostrano come i tempi medi dei processi siano generalmente superiori ai termini di ragionevole durata individuati dalla legge Pinto e di gran lunga superiori agli standard europei. Un dato per tutti: nella storia della Corte di Strasburgo (1959-2021), l’Italia vanta l’imbarazzante primato internazionale di primo Paese per numero di condanne per violazione dell'art 6 Cedu, relativamente alla durata dei processi: sono ben 1202; al secondo posto, doppiata, la Turchia, con 608 condanne. Tra i Paesi a noi vicini, anche per tradizione giuridica, e con i quali siamo soliti confrontarci, le condanne della Francia sono 284, quelle della Germania 102, quelle della Spagna 16. Non è dunque difficile comprendere perché mai, in tema di giustizia, l’Unione Europea abbia individuato proprio la riduzione dei tempi della giustizia come fondamentale obiettivo strategico che il nostro Paese, con il supporto finanziario della stessa U.E., è chiamato a raggiungere attraverso riforme strutturali in grado di rilanciare l’economia, oltre al benessere sociale.

 



Commenti

Post popolari in questo blog

CGIL con Landini premier

Le Banche 🏦

Spania 🇪🇸