👉SuperBonus 110% nuova circolare di 130 pagine ma soffermatevi sulla pag 95

 A pagina 95 della maxi-circolare sul superbonus, uscita ieri 23 Giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate scrive (giustamente) che la “responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria. In particolare, rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito. Occorre rilevare che il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale”. Appare pacifico che, se gli uffici dell’Agenzia delle Entrate saranno conseguenti a queste direttive, contesteranno a Poste Italiane la responsabilità in solido sui miliardi di truffe relativi ai crediti che ha acquistato senza la dovuta diligenza nei controlli della sottostante documentazione. Il corposo documento di prassi passa in rassegna i diversi aspetti legati all’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio: dai soggetti che possono beneficiarne, agli edifici interessati, passando per le tipologie di interventi e le spese ammesse alla detrazione. Nella parte finale della circolare vengono forniti chiarimenti sulle opzioni di fruizione indiretta della detrazione, valide anche per gli altri bonus edilizi, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura. Infine vengono riportate delucidazioni in merito alla figura del general contractor, delle asseverazioni e del visto di conformità. Il superbonus 110 per cento è l’oggetto dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

La circolare numero 23 del 23 Giugno 2022 ricapitola i numerosi aspetti su cui sono state fornite interpretazioni dall’Amministrazione finanziaria. Tanti i temi all’interno del corposo documento di prassi, di 130 pagine:

  • i soggetti che possono fruire del superbonus;
  • gli edifici interessati;
  • le tipologie di interventi;
  • le spese ammesse alla detrazione;
  • l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in alternativa alle detrazioni;
  • gli adempimenti procedurali.
...e delle linee guida ad esso allegate”

Ciascuno di questi macro-argomenti contiene le novità intervenute nel complesso quadro normativo, che ha visto susseguirsi numerosi interventi negli ultimi due anni. Nella premessa del documento di prassi viene infatti evidenziato: “Con la presente circolare si fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus......e delle linee guida ad esso allegate” Viene fornito un quadro riassuntivo dei chiarimenti, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (Enea) e la Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Ancora nella premessa viene inoltre spiegato che:

“La presente circolare fornisce una illustrazione della disciplina del Superbonus applicabile in base alle diverse tipologie dei soggetti beneficiari, degli edifici interessati dagli interventi e delle spese ammesse all’agevolazione e, infine, dei principali aspetti inerenti l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante e i relativi adempimenti previsti.”

Le uniche novità escluse dall’odierno documento di prassi sono quelle previste dal decreto Aiuti, la cui legge di conversione attualmente sta affrontando l’iter parlamentare. I primi chiarimenti sul decreto aiuti sono arrivati con la circolare numero 19 del 2022 La maxi circolare dell’Agenzia delle Entrate riepiloga anche le scadenze per gli interventi che danno diritto alla detrazione, le cui proroghe si sono susseguite con vari interventi legislativi, dalla legge di Bilancio 2022 al decreto Aiuti. Le scadenze di cui devono tenere conto i diversi beneficiari sono riportate all’interno della tabella riassuntiva. Il primo aspetto preso in considerazione è quello dei soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione. Specifici paragrafi sono dedicati alle seguenti categorie di beneficiari:

  • Proprietari e detentori persone fisiche (“fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”) a vario titolo;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi analoghe finalità sociali;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale;
  • Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
  • «Comunità Energetiche Rinnovabili»;
  • Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici territoriali. 

Vengono riepilogate le indicazioni in merito agli edifici interessati, ovvero gli immobili che al termine dei lavori rientrino in una delle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze. Tra le precisazioni fornite ci sono, ad esempio quelle legate agli edifici che rientrano nella categoria catastale A/9, che possono avere accesso alla maxi detrazione se aperte al pubblico. Ulteriori specifiche riguardano le unità in corso di costruzione o di definizione, rientranti nelle categorie catastali F/3 e F/4, o ad esempio gli immobili utilizzati promiscuamente da persone fisiche fuori dall’attività di impresa. Rimanendo sulle delucidazioni relative alle tipologie di edifici, vengono passate in rassegna anche le caratteriche che definiscono il condominio , il supercondominio e il condominio minimo.






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